Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 94
Diritto di surrogazione dell'Amministrazione
In vigore dal 4 mag 1973
Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-94