Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 96
Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi
In vigore dal 4 mag 1973
L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell';
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell';
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall';
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-96