Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 3

Art. 87

Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso

In vigore dal 4 mag 1973
È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-87

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