Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo III›Sez. 3
Art. 87
Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso
In vigore dal 4 mag 1973
È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-87