Art. 21

In vigore dal 18 mar 1973
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione e approvato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963, secondo i criteri fissati dall', tenendo conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche e dell'ubicazione degli alloggi stessi. Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari, se del caso ricalcolate nella misura ridotta a seguito dell'applicazione dell', saranno definite mediante la corresponsione rateizzata degli arretrati per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore ai dieci anni qualora si tratti di alloggi assegnati in locazione. Qualora si tratti di alloggi assegnati a riscatto, l'importo degli arretrati dovuti sarà sommato al residuo prezzo di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-21

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