Art. 23

In vigore dal 18 mar 1973
L'assegnazione in proprietà degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall'art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti, con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo, della concessione del diritto di superficie determinati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale, ed è pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni. Sono fatte salve eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971. Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere all'assegnatario sarà pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione del fabbricato. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto autonomo per le case popolari iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. L'alloggio acquistato non può essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto. Gli assegnatari hanno facoltà di locare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari. All'assegnazione in proprietà si applicano le disposizioni dell', commi 9, 10 e 11, e degli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-23

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