Art. 18

In vigore dal 18 mar 1973
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-18

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