Art. 22
In vigore dal 18 mar 1973
Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono ogni tre anni, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ai fini della prima revisione periodica, il triennio decorre dalla data del primo decreto emanato a norma dell', lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-22