Art. 26

In vigore dal 18 mar 1973
Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi da disporsi a norma del presente decreto sono esenti dalla imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 2.000, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - GONELLA - MALAGODI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 40. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo