Art. 24
In vigore dal 18 mar 1973
Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili dà parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.
L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nel primo comma, lettera d), dell' e può estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.
Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli istituti autonomi per le case popolari.
Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare allo Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentisi ai servizi autogestiti ed il 30% della quota di cui al primo comma, lettera b) dell'. Quest'ultima detrazione, verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-24