Art. 20
In vigore dal 18 mar 1973
Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'assegnatario abbia un reddito che non superi la pensione minima dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per la generalità dei lavoratori, sarà determinato nella misura, comprensive delle quote accessorie, dell'1% del costo di costruzione vano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-20