Art. 16
In vigore dal 18 mar 1973
Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.
A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni iscritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante.
L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-16