Art. 12

In vigore dal 18 mar 1973
In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-12

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