Art. 13

In vigore dal 18 mar 1973
Gli istituti autonomi per le case popolari possono effettuare cambi di alloggio tra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate: a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare; b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro o da gravi necessità familiari. È escluso il cambio con altro alloggio composto di un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno. Le nuove assegnazioni degli alloggi "minimi" costruiti anteriormente al 1962 vengono disposte dalla commissione di cui all' a favore di nuclei familiari che non eccedano il rapporto di due persone per vano abitabile, dandosi la precedenza: a) alle famiglie costrette in coabitazione involontaria in alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) ai pensionati con il minimo di pensione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) ad assistiti da pubbliche amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-13

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Art. 13 Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. — Testo vigente | Portale Normativo