Art. 6

In vigore dal 18 mar 1973
La graduatoria è formata da una commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dal Presidente della giunta regionale. La commissione è presieduta da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'istituto, ed è composta: a) dal sindaco del comune su cui sorgono gli alloggi o da un suo delegato; b) dal presidente dell'istituto autonomo per le case popolari o da un suo delegato; c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro da un suo delegato; d) da un funzionario della Regione designato dal Presidente della giunta regionale; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; g) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, scelto in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a carattere regionale. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente. Il Presidente della giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni, composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre anni e possono essere confermati. La segreteria è formata da dipendenti dell'Istituto autonomo per le case popolari. Tra essi la commissione sceglie il segretario. Per i compensi da attribuire ai componenti della commissione si osservano le disposizioni vigenti per il personale statale. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-6

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