Art. 1
In vigore dal 18 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, che all' conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;
Udito il parere della Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme del presente decreto.
Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata.
Sono escluse altresì dall'applicazione delle norme del presente decreto le assegnazioni relative a costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo delle famiglie rimaste senza tetto a seguito di eventi calamitosi, nonché agli alloggi costruiti o da costruirsi dalle cooperative edilizie, agli alloggi realizzati da imprese od enti per il proprio personale ed a quelli destinati a dipendenti di Amministrazioni statali per esigenze di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-1