Art. 4
In vigore dal 18 mar 1973
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che può essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare:
a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
d) il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;
g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-4