Art. 4

In vigore dal 18 mar 1973
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che può essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare: a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato; d) il reddito complessivo del nucleo familiare; e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio; g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando. Il concorrente deve dichiarare che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-4

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