Art. 3
In vigore dal 18 mar 1973
All'assegnazione degli alloggi - salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell' - si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio.
L'istituto indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni.
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto in un luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nella sede di decentramento comunale del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi.
Le Regioni possono stabilire ulteriori forme di pubblicità del bando. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.
Il bando di concorso deve indicare:
a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare e la forma di assegnazione in locazione o in proprietà;
b) i requisiti di carattere generale prescritti dall' nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di ammortamento, con l'avvertenza che la misura definitiva sarà stabilita all'atto dell'assegnazione;
d) il termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione della domanda;
e) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni per i residenti nell'area europea e di novanta giorni per i residenti nei Paesi extra europei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035#art-3