Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 250
Squadra antincendio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Sulle navi da passeggeri per le quali non è prescritta la squadra vigili del fuoco e sulle navi da carico le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma dell' devono prevedere la formazione di una squadra antincendio al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale particolarmente qualificato, avente il compito di intervenire prontamente nel luogo in cui si è manifestato l'incendio e di iniziarne lo spegnimento con ogni mezzo disponibile.
2. Detta squadra avrà a sua disposizione gli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dall', al cui impiego deve essere particolarmente addestrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-250