Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 246
Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e recarsi ai punti di riunione od alle destinazioni di emergenza rispettivamente stabiliti, seguendo la via indicata con scritte, frecce ed altri segnali.
2. Nessuno può portare con sè nei mezzi di salvataggio bagagli ed oggetti comunque ingombranti, a meno di esplicita autorizzazione del comandante.
3. Ad ogni punto di riunione, gli ufficiali ed il personale hanno il compito di dare gli ordini e le indicazioni per l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio, con seguente criterio di precedenza: ammalati, bambini, vecchi, donne, altri passeggeri.
4. I membri dell'equipaggio che non fanno parte dell'armamento delle imbarcazioni destinate ai passeggeri non devono abbandonare la nave prima dei passeggeri, a meno che non sia dato dal comandante un ordine contrario.
5. Di massima gli ufficiali ed i sottufficiali, esclusi i capi lancia, devono lasciare la nave dopo l'equipaggio, in ordine inverso di grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-246