Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 244
Segnali d'allarme
In vigore dal 8 ago 1973
1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza:
a) uomo in mare: uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio, quando manchi la sirena;
b) incendio grave a bordo: due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale, deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di dieci secondi, delle campane e dei campanelli d'allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio;
c) abbandono della nave: una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali.
2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi dà carico di lunghezza non inferiore a 46 metri abilitate a navigazione internazionale, è obbligatorio un impianto di segnali d'allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave.
3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su ciò che essi devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-244