Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 247
Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare"
In vigore dal 8 ago 1973
1. Al segnale di "uomo di mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo d'appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine l'imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo gli ordini dallo stesso comandante impartiti.
2. Negli avvisi di cui all'ultimo comma dell' deve essere indicato che chiunque veda cadere una persona in mare deve lanciare un grido di "uomo in mare a dritta" o "uomo in mare a sinistra" a secondo il lato dove è caduto, e gettare in mare immediatamente il più vicino salvagente od altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque o da il grido di "uomo a mare" deve ripeterlo o farlo arrivare al più presto sul ponte di comando.
3. Ammainata l'imbarcazione per recuperare il naufrago, dal ponte di comando della nave possono essere indicati alla imbarcazione i cambiamenti della direzione da seguire con i seguenti segnali:
un fischio breve: accostare a dritta;
due fischi brevi: accostare a sinistra;
tre fischi brevi: governate alla via;
quattro fischi brevi: ritornate a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-247