Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 252

Informazioni per gli avvisi di pericolo

In vigore dal 8 ago 1973
Ferme restando tutte le disposizioni del cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per: TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-252

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