Art. 2
In vigore dal 8 ago 1973
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - LUPIS - MEDICI - RUMOR - TANASSI - BOZZI - GIOIA - FERRI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973
Atti del Governo, registro n. 257, foglio n. 121 - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rd-2