Art. 1

In vigore dal 8 ago 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli , lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l', lettera b), dell'allegato A all'atto finale della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960 e resa esecutiva con legge 26 maggio 1966, n. 538; Visto l', comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità; Decreta: . È approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rd-1

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