Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 248
Azione per il caso d'incendio
In vigore dal 8 ago 1973
Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia sospetto di inizio d'incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione, immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a fare avvertire il comando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-248