Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 243
Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi
In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi devono essere tenuti, a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi anticendio.
2. Sul primo devono essere registrati:
a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi anticendio;
b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
c) le visite ed i controlli dell'autorità marittima;
d) l'elenco completo, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune.
3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature anticendio, fisse e portatili, dell'intera nave.
4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorità marittima; nella prima pagina devono essere indicati il numero delle pagine e le date del rilascio del documento.
5. Il giornale e l'inventario debbono essere esibiti, per il controllo, all'autorità marittima ad ogni approdo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-243