Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 243

Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi

In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi devono essere tenuti, a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi anticendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi anticendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorità marittima; d) l'elenco completo, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature anticendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorità marittima; nella prima pagina devono essere indicati il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere esibiti, per il controllo, all'autorità marittima ad ogni approdo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-243

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