Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 238

Verifica del gruppo di emergenza, degli accumulatori e dei dispositivi automatici

In vigore dal 8 ago 1973
Su tutte le navi deve essere eseguita ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova del gruppo di emergenza, nonché un controllo degli accumulatori e dei dispositivi automatici relativi all'impianto elettrico di emergenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-238

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