Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 241

Utilizzazione del materiale di navigazione

In vigore dal 8 ago 1973
1. I comandanti delle navi devono utilizzare tutto il materiale di navigazione di cui dispongono a bordo. 2. Essi devono inoltre procedere il più spesso possibile a controlli ed esercitazioni in mare di detto materiale quando le circostanze lo permettono ed in particolare quando si prevedono condizioni difficili di navigazione. Tali controlli ed esercitazioni devono essere annotati a giornale nautico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-241

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