Titolo III
Art. 38
Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali
In vigore dal 28 gen 2015
Salvo quanto disposto dal successivo le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-38