Titolo IV

Art. 42

Insediamento delle commissioni censuarie

In vigore dal 28 gen 2015
L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avrà luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo