Titolo III

Art. 37

Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale

In vigore dal 28 gen 2015
Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facoltà di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Tale intervento è obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-37

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