Titolo III
Art. 36
Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali
In vigore dal 28 gen 2015
Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-36