Titolo III

Art. 34

Sedute delle commissioni censuarie

In vigore dal 28 gen 2015
Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione. Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima. Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il più anziano di età. Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età. Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione. Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonché i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-34

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