Titolo III
Art. 29
Giuramento
In vigore dal 28 gen 2015
I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.
Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.
I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-29