Titolo III

Art. 27

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie

In vigore dal 28 gen 2015
I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli . Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n.25 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico".
  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-27

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