Titolo III
Art. 23
Decadenza dall'incarico
In vigore dal 28 gen 2015
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:
a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all';
b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall';
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;
d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute;
e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.
La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-23