Titolo III
Art. 21
Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali
In vigore dal 28 gen 2015
I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;
e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;
f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-21