Titolo III

Art. 17

Composizione delle commissioni censuarie distrettuali

In vigore dal 28 gen 2015
La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione è integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva. La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente è unico per le due sezioni. Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonché di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario. I dodici membri ordinari della commissione sono - scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso. I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano. La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue: a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura; b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo . Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia. Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-17

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