Titolo I
Art. 13
Comunicazioni agli ordini o collegi professionali
In vigore dal 1 gen 1973
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche - le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, semprechè esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente ed abbiano carattere ricorrente.
Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell', quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-13