Titolo III

Art. 16

Commissioni locali e centrale

In vigore dal 28 gen 2015
Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale. Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971. Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia. La commissione censuaria centrale ha sede in Roma. Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o più comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat. I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da più di dodici comuni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-16

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