Titolo III

Art. 20

Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

In vigore dal 28 gen 2015
Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente. Tanto il segretario della commissione censuaria, distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-20

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