Titolo III

Art. 25

Collegio dei periti

In vigore dal 28 gen 2015
La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo. Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità, da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-25

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