Titolo III
Art. 22
Incompatibilità
In vigore dal 28 gen 2015
Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-22