Titolo III
Art. 18
Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali
In vigore dal 28 gen 2015
I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.
Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-18