Titolo III
Art. 28
Comunicazione delle nomine
In vigore dal 28 gen 2015
La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuarie centrale è fatta dal Ministro per le finanze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-28