Titolo III
Art. 33
Compiti del collegio dei periti
In vigore dal 28 gen 2015
Sono compiti del collegio dei periti:
a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;
b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-33