Titolo III
Art. 35
Validità delle deliberazioni
In vigore dal 28 gen 2015
Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari.
I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-35