Titolo IV

Art. 41

Proroga delle attuali commissioni censuarie

In vigore dal 28 gen 2015
Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo .

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;650#art-41

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