Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 33

In vigore dal 16 feb 2001
Le cause di scioglimento di cui all', primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-33

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