Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 16 feb 2001
Le cause di scioglimento di cui all', primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-33