Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 29
AbrogatoIn vigore dal 16 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-29