Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II

Art. 29

Abrogato
In vigore dal 16 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-29

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